Nella controversia tra counselor e psicologi, il Consiglio di Stato decide con sentenza che farà storia.
Il pronunciamento del Consiglio di Stato giunto con la sentenza n. 00546/2019 di ieri ribalta la precedente decisione del TAR Lazio del 17 Novembre 2015 n. 13020 rigettando il ricorso dell’Ordine degli psicologi, contrario all’iscrizione di Assocounseling, associazione di categoria di counselor, all’elenco del MISE. A rivolgersi al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento di una sentenza per loro negativa di primo grado, Assocousenling è stato coadiuvato da Reico e altre associazioni di categoria.
Il mondo dei counselor in Italia, costituito da migliaia di professionisti, riceve così con un atto di indubbio rilievo giuridico, chiarezza e riconoscimento, allineando e armonizzando i counselor italiani a quelli europei. Nel resto d’Europa il counseling è esercitato da counselor professionisti, con regolamentazioni differenti tra i vari Stati che sono accomunati dal rispetto delle linee guida dettate da European Association for Counselling (Eac).
La sentenza del Consiglio di Stato, come sottolineato dal Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), riconosce i principi ispiratori della legge 4/2013, con la quale il legislatore ha normato le professioni non regolamentate in ordini e collegi, stabilendo per esse di costituirsi in associazioni nazionali, organizzate, a tutela del mercato e dell’interesse pubblico: l’incoraggiamento alle forme di associazionismo, nonché di collaborazione tra le varie figure di professionisti anche non iscritti in sistemi ordinistici e che altrimenti opererebbero in anarchia; la prescrizione alle associazioni a dotarsi di proprie regole etiche e deontologiche, in modo da garantire i propri iscritti e clienti; l’avere cura di una trasparenza telematica.
Tale Consiglio scrive nella propria sentenza che questi principi sono stati evidenziati dalla Corte Costituzionale con la decisone del 21 luglio 1995 n. 345 nell’affrontare la tematica degli ordinamenti professionali, come ribadito del resto anche dalle parti in causa in molti atti giudiziari, in cui si sottolinea che il sistema degli ordinamenti professionali sancito all’art. 33 della Costituzione comma 5, deve essere ispirato ai principi della concorrenza e della interdisciplinarietà, che i giudici delle leggi considerano sempre più necessarie nell’attuale società, i cui interessi si connotano in ragione di una maggiore complessità e alla tutela dei quali è preordinato e subordinato l’accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria delle professionalità.
Tutto ciò porta a non interpretare la competenza professionale in chiave di esclusività generale e monopolistica.
Gli stessi giudici costituzionali, citati dal Consiglio di Stato nel prendere la loro decisione odierna, portano ad esempio gli ambiti di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario e contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di alcune progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e di tutela dell’ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell’ambito di talune sistemazioni montane.
Dunque con la sua decisione il Consiglio di Stato permette l’iscrizione dei counselor all’elenco del MISE e ribadisce i concetti di concorrenza e competitività che sono alla base del libero mercato e che non possono essere elusi con l’iscrizione a un ordine professionale. La via segnata sembra quella di una legislazione che riconosca i counselor, il loro ruolo antropologico, sociale, culturale e cura non sanitaria del benessere degli individui.
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